RIPRISTINARE LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E PORRE FINE ALLA CENSURA FEDERALE
ORDINE ESECUTIVO
20 gennaio 2025
In virtù dell’autorità conferitami come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, e ai sensi della sezione 301 del titolo 3 del Codice degli Stati Uniti, ordino quanto segue:
Sezione 1. Scopo
Il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, essenziale per il successo della nostra Repubblica, sancisce il diritto del popolo americano di esprimersi liberamente nella sfera pubblica senza interferenze del Governo. Negli ultimi quattro anni, l’amministrazione precedente ha calpestato i diritti di libertà di espressione censurando i discorsi degli americani sulle piattaforme online, spesso esercitando pressioni coercitive su terzi, come le società di social media, per moderare, escludere o sopprimere discorsi che il Governo federale non approvava. Sotto il pretesto di combattere “disinformazione,” “misinformazione” e “malinformazione,” il Governo federale ha violato i diritti di libertà di espressione costituzionalmente protetti dei cittadini americani, promuovendo la narrativa preferita dal Governo su questioni rilevanti di dibattito pubblico. La censura governativa della libertà di espressione è intollerabile in una società libera.
Sezione 2. Politica
La politica degli Stati Uniti è la seguente:
(a) Garantire il diritto del popolo americano a esercitare la libertà di espressione protetta costituzionalmente;
(b) Assicurare che nessun funzionario, dipendente o agente del Governo federale compia o faciliti alcuna condotta che violi incostituzionalmente la libertà di espressione di qualsiasi cittadino americano;
(c) Garantire che nessuna risorsa finanziata dai contribuenti venga utilizzata per compiere o facilitare condotte che violino incostituzionalmente la libertà di espressione di qualsiasi cittadino americano;
(d) Identificare e intraprendere le azioni appropriate per correggere comportamenti passati del Governo federale relativi alla censura della libertà di espressione protetta.
Sezione 3. Porre fine alla censura della libertà di espressione protetta
(a) Nessun dipartimento, agenzia, ente, funzionario, dipendente o agente federale può agire o utilizzare risorse federali in modo contrario alla sezione 2 di questo ordine.
(b) Il Procuratore Generale, in consultazione con i capi dei dipartimenti e delle agenzie esecutive, dovrà indagare sulle attività del Governo federale degli ultimi quattro anni che siano in contrasto con gli scopi e le politiche di questo ordine e preparare un rapporto da sottoporre al Presidente, tramite il Vice Capo di Gabinetto per la Politica, con raccomandazioni per azioni correttive appropriate da intraprendere sulla base dei risultati del rapporto.
Sezione 4. Disposizioni generali
(a) Nulla in questo ordine deve essere interpretato in modo da compromettere o influenzare:
(i) l’autorità concessa dalla legge a un dipartimento o agenzia esecutiva, o al loro capo; oppure
(ii) le funzioni del Direttore dell’Ufficio di Gestione e Bilancio in relazione a proposte di bilancio, amministrative o legislative.
(b) Questo ordine sarà attuato in conformità con la legge applicabile e subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti.
(c) Questo ordine non intende, e non crea, alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, applicabile per legge o in equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i loro dipartimenti, agenzie o enti, i loro funzionari, dipendenti o agenti, o qualsiasi altra persona.
CASA BIANCA,
20 gennaio 2025
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